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La possibilità di emettere la fattura elettronica per le cessioni intracomunitarie di beni, non determina il venir meno dell'obbligo di riepilogare l'operazione nell'ambito del modello INTRA 1-bis.
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La Confederazione Elvetica ha introdotto, con effetto dal 1.1.2018, nuovi obblighi IVA in capo alle imprese estere che effettuano prestazioni o hanno la propria sede sul territorio svizzero.In particolare, le imprese con un volume di affari globale di almeno CH 100.000 ( pari a circa € 84.000), sono tenute alla nomina di un rappresentante fiscale in Svizzera per assolvere l’imposta ivi dovuta, nonché alla presentazione di una fidejussione bancaria.
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L’Agenzia delle Dogane, con nota 20.02.2018 n. 185558/RU, ha fornito istruzioni per la compilazione dei modelli Intrastat, in base alle semplificazioni normative introdotte dal 2018. La nota ribadisce che per il calcolo della periodicità di presentazione è necessario effettuare una verifica distinta per ogni categoria di operazione, in quanto le soglie operano in modo indipendente.
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In considerazione dell'interesse statistico del dato raccolto, le operazioni devono essere indicate nei modelli INTRA 2-bis avendo riguardo al periodo in cui i beni acquistati entrano nel territorio italiano. Pertanto, il mese di riferimento per l'inclusione degli acquisti intracomunitari di beni negli elenchi, non è più quello di annotazione della fattura di acquisto integrata nel registro IVA vendite, ma il mese ricevimento dei beni (così come già previsto per i beni che entrano in Italia a scopo di lavorazione).
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Al fine di garantire il rispetto del principio della certezza del diritto, la Commissione europea semplifica le modalità di prova del trasporto/spedizione dei beni oggetto di cessione intraunionale. Nella proposta di regolamento del 4 ottobre 2017 (COM(2017) 568) è prevista una disciplina ad hoc per gli scambi di beni in ambito intra-UE posti in essere da “soggetti passivi certificati”, basata sulla predeterminazione degli elementi di prova, che possono essere contestati dalle Autorità fiscali se in possesso di indizi di scorrettezze o di abusi da parte del cedente o del cessionario.