Stabile organizzazione e IVA
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Con il Working Paper n. 791/2014 la Commissione Europea ha chiarito che la nozione di stabile organizzazione non serve a identificare la territorialità delle cessione dei beni, poiché è necessario solamente il riferimento al luogo di partenza e di arrivo dei beni stessi e, quindi, non è possibile frazionare fiscalmente tale cessione. Tale indicazione è stata recepita dall’Agenzia delle Entrate, con una risposta all’interpello n. 954-643/2015.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che la stabile organizzazione di un soggetto estero può ritenersi partecipe di un operazione solo se il suo coinvolgimento riguarda una parte essenziale dell’operazione in questione. Per questo motivo, senza un intervento qualificato della stabile organizzazione sarà a carico dell’acquirente l’assolvimento dell’IVA tramite il reverse charge.